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sabato 19 febbraio 2011

Cassazione: le espressioni offensive nei confronti di un superiore non giustificano il licenziamento se episodiche

"Un comportamento, per quanto grave, se avente carattere episodico e se riconducibile
ad un dipendente che mai aveva dato luogo a censure comportamentali, non può dar
luogo ad un giudizio di 'particolare gravità'." E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione
che, con la sentenza n. 3042 dell'8 febbraio 2011, ha rigettato il ricorso di un datore di
lavoro. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte vede protagonista una lavoratrice
licenziata per rientro non autorizzato in periodo di congedo, pronunzia di espressioni
offensive nei confronti di un superiore e ricostruzione non veritiera dei fatti in sede di
audizione e di deduzioni scritte. Nei primi due gradi di giudizio il Giudice del Lavoro
prima, e la Corte d’Appello poi, riconoscevano l'illegittimità del licenziamento irrogato
alla lavoratrice disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del
danno, sulla base della non sussistenza della "particolare gravità" degli addebiti atteso
che per l'episodicità dei comportamenti non poteva riscontrarsi tale connotazione. I
Giudici di legittimità hanno confermato le precedenti pronunce precisando come la
valutazione di merito, in quanto motivata e congruamente articolata, non è censurabile in
sede di legittimità.

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